Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale Guido è specializzato nella gestione di tutte le problematiche legali della crisi del matrimonio, della convivenza e del fidanzamento. Separazione consensuale e giudiziale dei coniugi, divorzio congiunto e contenzioso, modifiche delle condizioni della separazione e del divorzio, matrimonio tra stranieri, regolamentazione dei rapporti genitoriali delle coppie conviventi, assegno di mantenimento, assegno divorzile, questioni economiche tra i coniugi, divisioni immobiliari e patrimoniali, assegnazione della casa familiare, affidamento e sottrazione dei figli minori, omissioni e violazioni, accordi prematrimoniali, formalità che precedono il matrimonio, diritti e doveri dei coniugi e delle coppie di fatto / convivenza more uxorio, contratti di convivenza. Fornisce, altresì, assistenza legale nelle controversie economiche insorte tra i fidanzati (disaccordi insanabili e rottura del fidanzamento, questioni economiche, spese prematrimoniali, restituzione di doni, ecc.). Interdizione, Inabilitazione ed Amministrazione di Sostegno. Adozioni nazionali ed internazionali.  

INTERDIZIONE, INABILITAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

L’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno sono istituti volti a tutelare i soggetti privi, in tutto od in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni fondamentali della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che limitino al minimo, ove possibile, la loro capacità di agire in funzione della tipologia e della gravità dell’infermità che ne riduce l’autonomia, mediante il supporto di un curatore o mediante la rappresentanza di un tutore legale o di un amministratore di sostegno.

L’interdizione di cui all’art. 414 del codice civile, prevede la tutela del maggiore di età e del minore emancipato che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi. Il tutore nominato dal Tribunale competente li sostituirà, pertanto, nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L’inabilitazione di cui all’art. 415 del codice civile prevede, invece, la tutela del maggiore d’età infermo di mente, il cui stato patologico non è di gravità tale da dar luogo all’interdizione. Detto istituto si applica anche ai soggetti che, per prodigalità od abituale uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, espongono sè stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Il curatore nominato dal Tribunale avrà, pertanto, il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre gli atti di ordinaria amministrazione potranno continuare ad essere validamente compiuti dallo stesso inabilitato. Ovviamente, gli atti di straordinaria amministrazione eseguiti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di inabilitazione, o dopo la nomina del curatore provvisorio, sono soggetti ad annullamento.

L’amministrazione di sostegno di cui all’art. 404 del codice civile è l’istituto che risponde all’esigenza di tutelare le persone deboli mediante uno strumento molto meno invasivo dell’interdizione e dell’inabilitazione, volto a salvaguardare i soggetti che per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trovano nell’impossibilità di provvedere adeguatamente ai propri interessi (ad esempio le persone malate od anziane ancora perfettamente in grado di autodeterminarsi e di ragionare, ma che a causa di difficoltà di natura fisica non riescono più a occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio).

ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. L'adozione nazionale ed internazionale è disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (e successivi aggiornamenti). Le coppie che desiderano intraprendere un percorso adottivo sono soggette ad una specifica procedura volta a garantire il diritto del minore ad essere accolto in una famiglia responsabile che sappia pienamente rispondere alle sue necessità. Tra i coniugi adottanti ed il minore adottando deve intercorrere una differenza di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 45 anni (art. 6, commi 3, 5 e 6, Legge n. 184/83). La differenza massima di età va calcolata rispetto all'età del coniuge più giovane. Esistono, pur tuttavia, alcuni casi particolari nei quali è possibile derogare alle regole principali. 

A) In tre casi la differenza massima di 45 anni tra l’età degli adottanti e l’età adottando può essere superata:

- se i coniugi hanno altri figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno minorenne;

- se l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia;

- se l’adozione riguarda contemporaneamente più fratelli, dei quali almeno uno abbia un’età rientrante nel limite fissato dalla legge.

B) Se uno dei due coniugi è più anziano dell’altro di 10 anni e più, la differenza massima d’età rispetto al bambino è di 55 anni, da calcolarsi rispetto all'età del coniuge più anziano. Ad esempio: marito di 58 anni, moglie di 46 anni - i coniugi possono adottare un bambino di almeno 3 anni (58 – 55); marito di 60 anni, moglie di 45 anni - i coniugi possono adottare un bambino di almeno 5 anni (60 – 55).

Occorre, però, tenere presente che alcuni Stati di origine dei minori hanno regole proprie a proposito dell’età degli aspiranti all'adozione. Alcuni Stati, infatti, non accettano le domande di coppie che abbiano superato una certa età. Occorre, pertanto, assumere, di volta in volta, le relative informazioni circa le regole dei singoli Stati esteri di provenienza dei minori adottandi, avendo presente che, in ogni caso, prevale sempre la norma più restrittiva. Ovviamente, possono essere adottati soltanto i minori dichiarati adottabili dall'organo competente dello Stato di provenienza.

Le coppie interessate ad intraprendere il percorso adottivo devono presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale e/o internazionale al Tribunale per i Minorenni Italiano. Presso la Cancelleria o sul relativo sito istituzionale è reperibile l’elencazione della documentazione necessaria.

Dopo aver presentato la domanda sarà espletata l'istruttoria consistente in alcuni incontri di numero variabile con lo Psicologo e l’Assistente Sociale. La coppia sarà poi convocata per un colloquio davanti all'equipe dei giudici onorari specializzati in tema di adozione. La dichiarazione di disponibilità verrà, quindi, attentamente vagliata dal Tribunale sulla base della documentazione prodotta, delle relazioni dei servizi psico-sociali e del colloquio con i giudici. Ultimato tale percorso, il Tribunale per i Minorenni emetterà, se del caso, il Decreto di idoneità all’adozione avente efficacia triennale per l’adozione nazionale ed annuale per quella internazionale. Il Decreto di idoneità può fissare limiti d’età più restrittivi ai sensi dell’art. 30, comma 2, Legge n. 184/83, secondo il quale: “Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare”. In caso di Adozione Internazionale, dopo aver ottenuto il Decreto di idoneità, la coppia dovrà incaricare un Ente all’uopo autorizzato a seguire l'adozione internazionale all’estero. L'incarico deve essere conferito entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Decorsi i predetti termini la domanda decade divenendo necessario ripetere l’iter procedurale. La medesima prescrizione vale anche per l'adozione nazionale. La disponibilità all'adozione nazionale può essere estesa a tutti i Tribunali per i Minorenni.

 

 



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